Indirizzo
Via del Brennero 322 palazzo centro commerciale Top Center - Torre A quarto piano
38121 Trento - TN
Orari
Lunedi - Sabato
9:00 - 13:00 14:00 - 20:00
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Doposcuola
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Buoni per acquisire, a fronte di un contributo finanziario personale, servizi di educazione e cura di minori con età fino a 14 anni (18 anni non compiuti in caso di handicap o altre situazioni di disagio) in forma complementare ai servizi pubblici sul territorio provinciale.
COSA SONO
I Buoni di servizio sono delle sovvenzioni individuali concesse dall’Amministrazione provinciale mediante graduatorie mensili, finalizzate a favorire la conciliazione tra impegno lavorativo/formativo e cura in ambito familiare. Permettono di acquisire, a fronte di una compartecipazione personale alla spesa, servizi educativi di cura e custodia di minori con età fino a 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori riconosciuti in stato di handicap o difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) che siano erogati in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale.
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CHI LI PUÒ RICHIEDERE
Nel caso di nuclei familiari biparentali (cioè famiglie in cui siano presenti entrambi i genitori), può richiedere i Buoni di servizio la madre purché lavoratrice, in fase di assunzione oppure inserita in percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione, in possesso dei seguenti requisiti:
Anche il padre del/i minore/i per cui sono richiesti i servizi di conciliazione deve essere occupato o inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di occupazione.
Nel caso di nucleo familiare monoparentale (cioè con un solo genitore presente) fa richiesta di Buono di Servizio il genitore (madre o padre) lavoratore, in fase di assunzione oppure inserito in percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione, in possesso dei requisiti sopra citati.
Viene assimilato a nucleo monoparentale quello in cui entrambi i genitori sono formalmente presenti, ma per gravi motivi (che vanno comprovati caso per caso) uno dei due non vive in famiglia, oppure non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. In questo caso la richiesta è presentata dal genitore (madre o padre) presente e abile al lavoro.
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COSA SI PUO’ FINANZIARE CON IL BUONO DI SERVIZIO
Con i Buoni di Servizio si possono abbattere i costi di servizi di cura ed educazione per i propri figli o minori in affido, purché essi siano erogati presso strutture dedicate o presso il domicilio della famiglia da parte di Soggetti accreditati (clicca qui per accedere al motore di ricerca di tutti i Soggetti Erogatori accreditati) per la tipologia di servizio di proprio interesse:
A) servizi di cura e custodia per minori in età 3 mesi – 3 anni (prima infanzia);
A1) servizi di assistenza materna (babysitter) per minori in età 3 mesi – 36 mesi;
B) servizi di cura e custodia per minori in età 3 – 6 anni;
C) servizi di cura e custodia per minori in età 6 – 14 anni (18 nel caso di portatori di handicap, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza)
I servizi privati finanziati mediante Buono di Servizio non possono sostituirsi ad analoghi servizi pubblici accessibili nel proprio territorio. Questo vincolo di complementarietà significa che i servizi finanziati con il Buono devono svolgersi al di fuori delle fasce orarie (considerando anche anticipo e posticipo, laddove previsti) e dei giorni garantiti dai calendari annuali dei nidi d’infanzia e delle istituzioni scolastiche pubbliche o convenzionate presenti nel proprio territorio di residenza. Va pertanto sempre verificata l’esistenza di tali servizi pubblici (es. per minori fino ai 3 anni l’esistenza di un nido comunale, intercomunale o in convenzione a titolo oneroso per il proprio Comune di residenza) e la possibilità di accedervi.
Si fa eccezione, tendenzialmente in riferimento a servizi fino ai 3 anni, in alcune specifiche e comprovate situazioni, quali:
QUANTO COPRE IL BUONO DI SERVIZIO
L’ammontare del contributo del Buono di Servizio per i servizi di cura e custodia di proprio interesse viene determinato su uno specifico preventivo di spesa, detto Progetto di Erogazione del Servizio (PES), redatto direttamente online dal Soggetto Erogatore scelto in base agli accordi presi con la famiglia.
Per ciascun minore e ciascun servizio di interesse va redatto uno specifico Progetto di Erogazione del Servizio, contenente la tipologia del servizio e i relativi costi. Il calcolo del contributo pubblico (Buono di Servizio) e, per differenza rispetto al costo complessivo del servizio, della quota che rimane a carico della famiglia tiene conto di una serie di fattori:
Tutti i PES di interesse vanno inseriti in un’unica richiesta di Buono di Servizio, pertanto se il richiedente rientra nella graduatoria mensile di assegnazione dei Buoni di Servizio, il valore del Buono di Servizio emesso dall’Amministrazione provinciale sarà pari alla somma delle quote di spesa pubblica preventivate su ciascun PES.
Tramite la specifica Domanda ICEF per Buoni di Servizio il genitore viene a conoscenza del valore massimo del Buono di Servizio che può richiedere all’Amministrazione (se in possesso dei requisiti precedentemente specificati).
È possibile acquisire fino a 5 Buoni di servizio nell’arco dell’anno solare (estesi a 7 in caso di utilizzo esclusivo per minori di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni) richiedibili se necessario anche in forma cumulativa. Ai fini del dimensionamento del montante massimo assegnabile ad ogni richiedente si tengono in considerazione il numero di settimane di servizio erogabili nell’anno solare in relazione al periodo di presentazione della domanda, di assegnazione del Buono e dei relativi PES inseriti nella stessa.
Attenzione! L’effettiva copertura del Buono di Servizio rispetto al servizio preventivato dipenderà dal corretto utilizzo del Buono durante la frequenza delle attività.
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VINCOLI PER LA RICHIESTA
Il servizio privato richiesto deve essere erogato in forma complementare e non sostitutiva rispetto ad analoghi servizi pubblici esistenti. Per bambini fino a 3 anni, si può richiedere il Buono di Servizio per un servizio privato solo se si è in una delle seguenti condizioni:
Attenzione! Si ricorda di verificare sempre con il proprio Comune l’articolazione dei servizi pubblici esistenti, in particolare l’attivazione e/o decadenza di convenzioni a titolo oneroso con altri Comuni e/o Enti pubblici (es. Comunità di Valle).
Per richiedere un nuovo Buono di Servizio deve essere almeno stato attivato un Buono precedentemente concesso.
Se si sta già utilizzando un Buono di Servizio, per attivarne uno nuovo è necessario aver utilizzato almeno il 70% del Buono in corso di utilizzo cioè il bambino deve aver già frequentato attività per un importo pari al 70% di quello richiesto. Tale verifica può essere fatta con il proprio Soggetto Erogatore, conteggiando le ore di presenza regolarmente inserite nel Registro Presenze del minore e moltiplicandole per la quota oraria chiesta a finanziamento (quella inserita sul Progetto di Erogazione del Servizio come quota oraria a carico dell’Amministrazione pubblica).
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DOCUMENTI NECESSARI
Per richiedere un Buono di Servizio, tutti i richiedenti in possesso dei requisiti devono allegare alla domanda online la Domanda ICEF per Buoni di Servizio rilasciata da un CAF o da uno sportello provinciale di assistenza e informazione al pubblico, debitamente timbrata e firmata e dall’operatore, e sottoscritta dal/la dichiarante. La Domanda ICEF comprende la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione del nucleo familiare e i dati per il calcolo del Buono di Servizio (massimale finanziabile da un Buono singolo). Sono esentati dalla presentazione dell’ICEF i richiedenti di Buono di Servizio per servizi resi esclusivamente in favore di minori in affido. In tal caso viene assegnato un indicatore forfettario di 0,40 e un massimale ICEF di € 900,00.
Nel caso di servizi richiesti in favore di minori portatori di handicap certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, va presentata copia della relativa certificazione, redatta in conformità alla normativa provinciale per l’iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale di minori con bisogni educativi speciali e in corso di validità.
Sono esentati dalla presentazione di tale certificazione i richiedenti Buoni di Servizio per minori fino a 14 anni, i cui costi siano conformi ai massimali orari per fascia di età.
Nel caso di richiesta di Buono di Servizio esclusivamente per servizi rivolti a minori in affido, va presentata copia del provvedimento del Giudice Tutelare, del Tribunale per i minorenni o del Servizio competente per l’affidamento familiare dei minori, in corso di validità.
Nel caso di mancata frequenza del nido comunale o in convenzione per motivate ragioni di salute o a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali competenti, copia della relativa documentazione.
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QUANDO FARE DOMANDA
La domanda di Buono di Servizio può essere inviata online in qualsiasi momento dell’anno.
Si deve tuttavia tenere conto dei tempi tecnici per l’approvazione delle graduatorie mensili e l’eventuale assegnazione del Buono di Servizio, che non ha mai valore retroattivo rispetto alla data di emissione. Le graduatorie sono approvate, fermo restando le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione provinciale, nel corso del mese successivo rispetto a quello di presentazione della propria richiesta di Buono di Servizio. Al fine dell’inserimento nella graduatoria mensile di prima adozione le domande devono essere inviate entro il 26-esimo giorno del mese.
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Non saranno accettate richieste incomplete o prive degli allegati previsti.
Le richieste di Buono di Servizio regolarmente pervenute entro il 26mo giorno di ciascun mese concorrono nella graduatoria di prima adozione a seguito della domanda.
I Buoni di Servizio vengono assegnati sulla base di graduatorie mensili, fermo restando le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione provinciale, crescenti secondo l’indicatore ICEF. Hanno precedenza assoluta, a prescindere dall’indicatore ICEF, le richieste di Buono di Servizio per servizi resi a minori fino a 3 anni.
A parità di ICEF, si applicano le seguenti priorità, in ordine decrescente:
a) nucleo familiare monoparentale;
b) nucleo familiare con presenza di minori soggetti a malattia certificata da almeno 6 mesi;
c) articolazione degli orari di lavoro del/la richiedente meno concilianti rispetto all’attività di cura dei figli;
d) numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
e) nucleo familiare con minori in affido;
f) ordine cronologico di presentazione della domanda.
Le richieste di Buono di Servizio rimaste inevase verranno valutate nella graduatoria di prima adozione successiva.
Sono coperti dal Buono di Servizio solo i servizi resi successivamente all’attribuzione del Buono e all’attivazione dello stesso da parte del Soggetto Erogatore.
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Il/la richiedente riceve all’indirizzo indicato in sede di registrazione una comunicazione via mail concernente l’esito della graduatoria di attribuzione. Tali informazioni sono visibili anche nella propria area riservata.
Se il Buono di Servizio è stato assegnato, deve provvedere personalmente al ritiro, presso la Struttura Multifunzionale Ad Personam, del Registro Presenze numerato su cui verrà regolarmente indicata la frequenza delle attività preventivate da parte del minore, a certificazione dei servizi di conciliazione resi e fruiti. Il Registro Presenze deve essere consegnato all’Ente Erogatore prima dell’avvio del servizio. Il ritiro può avvenire anche direttamente da parte del Soggetto Erogatore dei servizi preventivati, oppure da parte di persona delegata dal/la richiedente.
L’avvio del servizio deve essere preventivamente segnalato all’Amministrazione provinciale da parte del Soggetto Erogatore attraverso l’utilizzo del sistema informatico di gestione, con aggancio del Registro Presenze. Non saranno in nessun caso riconosciuti costi riferibili a servizi erogati prima della segnalazione di Inizio Attività inserita a sistema informativo.
Il servizio deve iniziare entro 180 giorni dalla data di emissione del Buono e terminare entro dodici mesi dalla data di avvio del servizio inserita a sistema informativo.
Per ogni minore fruitore di Buono di Servizio il Soggetto Erogatore dovrà compilare scrupolosamente il Registro Presenze fornito dall’Amministrazione Provinciale, indicando:
L’operatore dell’Ente Erogatore e l’accompagnatore del minore (un genitore o un’altra persona maggiorenne delegata al ritiro del minore dall’attività) dovranno firmare al termine di ogni giorno di frequenza il Registro Presenze per comprovare l’avvenuta prestazione di servizio.
Qualora il/la titolare del Buono non adempia a tale obbligo il costo del servizio erogato per quelle giornate è a suo completo carico. Analogo obbligo di firma giornaliera è in capo all’Ente Erogatore.
Nel caso di servizi residenziali il/la titolare firmerà il Registro Presenze il giorno di avvio del servizio e quello di termine; per la firma nelle giornate di permanenza residenziale, delegherà uno degli accompagnatori/educatori individuati congiuntamente con l’Ente Erogatore.
Potranno essere riconosciute nella misura preventivata nel Progetto di Erogazione del Servizio solo le ore di servizio effettivamente rese e correttamente indicate sul Registro Presenze. Il Buono di Servizio non riconosce alcun contributo in caso di assenza del/i minore/i fruitore/i del servizio, quale ne sia la ragione.